Regolamento del "Totogol"
Art. 1 Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi
pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al
controllo dei flussi finanziari relativi all'attività di vendita degli
stessi, nonché le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio,
"il9", abbinato al Totocalcio e Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
- Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso
ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
- Cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a
caratura, anche speciale, e costituisce ricevuta di partecipazione;
- Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso
ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare
giocate;
- Colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi
dal partecipante, relativamente al concorso pronostici Totocalcio; i nove
pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente
al concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio;
- Combinazione unitaria, relativamente al concorso pronostici Totogol, gli
otto numeri corrispondenti agli otto eventi, indicati nella schedina di gioco,
per i quali il partecipante pronostica che sarà realizzato il più
elevato numero di reti nonché il numero indicante l'evento del gruppo
speciale di 4 eventi ulteriori, per il quale il partecipante pronostica che
sarà realizzato il più elevato numero di reti;
- Commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e
verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione,
alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al
riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita
ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base
sportiva;
- Concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura
ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche
relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
- Concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e
funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
- Concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli
eventi sportivi, disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico
del partecipante;
- Concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio indica
l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate,
prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici
"il9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso
pronostici "il9" per il quale vengono accettate giocate, prima della
eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol
l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate,
prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
- Concorsi Pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
- Evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato
"il9", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità
od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul
cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol, indica
un avvenimento sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;
- Giocata, la scritturazione di una serie di colonne o combinazioni unitarie
su un'unica schedina di gioco;
- Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
- Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una
giocata o di una giocata sistemistica;
- Giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti,
gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale,
di una giocata o di una giocata sistemistica;
- Giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio
e l'abbinato concorso pronostici "il9", la scritturazione abbreviata,
su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti
dalla espressione di due o tre pronostici, vale a dire varianti doppie o triple,
per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici
Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di combinazioni unitarie
derivanti dalla espressione di un numero maggiore di pronostici rispetto agli
8 richiesti o da un numero maggiore di pronostici rispetto all'unico richiesto
per il gruppo speciale di 4 eventi ulteriori;
- Giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal
partecipante; la giocata valida determina le colonne o combinazioni unitarie
valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne o combinazioni
unitarie vincenti;
- Jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non
distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi
a punteggio di 1^ categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria
del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il9",
abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito
in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio
e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il
concorso pronostici Totogol, rispettivamente, gli autonomi montepremi non
distribuiti in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi
a punteggio di 1^ o di 2^ categoria e riassegnati, corrispondentemente, alla
1^ od alla 2^ categoria del concorso immediatamente successivo;
- Operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura
di servizi di gioco;
- Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
- Posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria o
combinazione unitaria giocata;
- Premio precedente di partecipazione , il premio assegnato al partecipante,
in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su
base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima
della chiusura dell'accettazione;
- Premio successivo di partecipazione, il premio, assegnato successivamente
alla proclamazione della combinazione o colonna unitaria vincente, al partecipante,
in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su
base sportiva, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di
partecipazione attestante una precedente giocata non vincente un premio a
punteggio;
- Premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità
definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della
riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti
attraverso i pronostici espressi in ogni colonna o combinazione unitaria precedentemente
giocata;
- Punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito
della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e
comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attività di concessione,
abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse
da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento
dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
- Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale
di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero totoricevitore,
che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato
telematicamente e che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto
con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite
di determinata entità;
- Resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie
di vincita;
- Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione
della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita,
l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio;
- Saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla
differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati
al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento,
il compenso relativo agli stessi punti di vendita e le vincite da essi pagate
nell'arco della settimana contabile di riferimento;
- Settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata
del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale
si giocano i concorsi pronostici;
- Schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici
sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di
riportare i pronostici espressi dal partecipante;
- Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario
e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione
delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
- Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato
da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonché
di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;
- Totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in precedenza
dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, così
come previsto dalla deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997,
avente durata di quattro anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza
ultima il 30 giugno 2003.
TITOLO I
Norme generali relative a concorsi a pronostici
Art. 2 Oggetto dei concorsi pronostici
1. L'oggetto dei concorsi pronostici consiste nell'esprimere il pronostico
sugli eventi sportivi previsti dallo specifico concorso pronostici.
Art. 3 Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e posta
di gioco
1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine
di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco,
ovvero per via telematica o telefonica. Le modalità di partecipazione
in via telematica o telefonica sono stabilite dal direttore generale di AAMS
ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156.
2. E' consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche,
giocate a caratura e giocate a caratura speciale.
3. La posta, per ogni colonna unitaria, è comprensiva del diritto fisso,
di cui all'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'aggio
spettante al punto di vendita. L'importo della posta è determinato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo
12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Art. 4 Ricevuta di partecipazione
1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita,
è attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal
terminale di gioco. Per le giocate effettuate in via telematica o telefonica,
il direttore generale di AAMS individua, con il decreto di cui all'articolo
3, comma 1, anche la disciplina relativa alle modalità di attestazione
di partecipazione.
2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla ricevuta
con quelli dettati o indicati sulla schedina di gioco è a carico del
partecipante, il quale deve segnalare immediatamente eventuali difformità.
In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento
della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della
giocata, purché l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario
di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2, non sono annullabili
le giocate per le quali è stato riscosso un premio precedente di partecipazione
e quelle a caratura.
4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal concessionario
per cinque anni.
Art. 5 Ripartizione della posta
1. La posta dei concorsi pronostici è ripartita, secondo quanto già
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo
2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, dall'articolo 3 della legge 29 dicembre
1988, n. 555, dall'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'articolo
2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 e dall'articolo 4 del decreto
legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8
agosto 2002, n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita: 8%;
b) montepremi: 34,65%;
c) contributo CONI: 18,77%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%;
e) imposta unica: 30,42%;
f) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.
Art. 6 Conservazione e protezione dei dati delle giocate
1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale è successivamente
archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono
l'alterazione dei dati conservati.
2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo, di cui all'articolo
7, sovrintende alla registrazione delle giocate accettate su supporto non
riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo ed
i supporti contenenti tutte le giocate accettate nel concorso sono consegnati
alla commissione di controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti di cui al comma 3.
Art. 7 Commissione di controllo
1. La commissione di controllo è istituita da AAMS ed opera presso
la sede dalla stessa indicata.
2. La commissione è composta da:
a) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente generale, che la
presiede;
b) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente;
c) un rappresentante del CONI, con qualifica di dirigente.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono assolte da un dipendente
di AAMS con qualifica non inferiore alla categoria C1.
4. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.
5. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente previsti dal
presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi
devono essere inviati per iscritto alla commissione di controllo, tassativamente
entro i termini di decadenza previsti dal successivo articolo 17 accompagnati
dal pagamento di € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e
di diritti di segreteria. Le decisioni della commissione di controllo sono
prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e sono pubblicate
sul primo bollettino ufficiale immediatamente successivo alla decisione.
6. E' fatta comunque salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul ricorso della commissione
di controllo ovvero in mancanza di tale ricorso.
Art. 8 Pubblicità
1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso sono pubblicate su un
bollettino ufficiale affisso presso gli uffici, centrali e periferici, di
AAMS e presso ogni punto di vendita. Il bollettino ufficiale è trasmesso,
anche per via telematica, ai concessionari, che ne trasmettono copia a ciascun
punto di vendita per l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei risultati, il montepremi,
la colonna o la combinazione unitaria vincente, le quote di vincita e l'elenco
delle giocate aventi diritto ai premi successivi di partecipazione, sono comunicati
ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro il giorno successivo
alla data di proclamazione delle giocate vincitrici dei premi successivi di
partecipazione.
3. Copia del presente regolamento è esposta in ogni punto di vendita
in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.
TITOLO II
Gestione dei flussi finanziari dei concorsi pronostici
Art. 9 Raccolta degli incassi delle giocate e compenso ai punti di vendita
1. La raccolta delle giocate dei concorsi pronostici è effettuata dai
concessionari attraverso i punti di vendita collegati, per i quali AAMS ha
rilasciato nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici.
2. Gli incassi delle giocate, al netto dei compensi dovuti ai punti di vendita
e dagli stessi direttamente trattenuti, costituiscono gli incassi colonnari
netti.
Art. 10 Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie
1. Al singolo concessionario è fornita la rendicontazione della gestione
finanziaria, da parte del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana
contabile di riferimento. Il rendiconto della gestione finanziaria è
messo a disposizione del concessionario, entro la fine del terzo giorno successivo
alla chiusura della settimana contabile di riferimento. Il rendiconto contiene
le seguenti informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di cui
è chiusa l'accettazione, nella settimana contabile di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso di
cui al punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella settimana contabile
di riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui è chiusa l'accettazione nella
settimana contabile di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana contabile
di riferimento.
2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della concessione,
sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui
al comma 1, lettera a).
Art. 11 Verifica delle ricevute di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte,
costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi,
solo a seguito di avvenuta verifica. Il concessionario verifica, attraverso
i punti di vendita con esso collegati e attraverso la propria organizzazione,
nei casi di premi superiori a 3.000,00 (tremila/00) Euro, l'eventuale non
contraffazione materiale della ricevuta di partecipazione; il totalizzatore
nazionale ne verifica i dati identificativi in essa contenuti.
Art. 12 Modalità di pagamento delle vincite
1. I concessionari pagano le vincite di propria competenza secondo le modalità
previste dai successivi articoli 13, 14 e 15.
2. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione
vincenti e pagate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita
collegati, per un periodo di 5 anni.
Art. 13 Modalità di pagamento delle vincite di importo fino a 3.000,00
euro
1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo fino
a 3.000,00 euro, possono recarsi, a partire dal giorno successivo alla comunicazione
ufficiale degli esiti dei concorsi, oltre che presso il punto di vendita nel
quale hanno effettuato la giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita
collegato con il medesimo concessionario per riscuotere, previa verifica della
ricevuta stessa, secondo le modalità previste dal precedente articolo
11, il pagamento del premio in contanti.
2. Sulla ricevuta di partecipazione è indicato il concessionario cui
è collegato il punto di vendita che ha emesso la ricevuta; presso ogni
singolo punto di vendita è pubblicizzato il concessionario con cui
esso è collegato.
Art. 14 Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore
a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore
a 100.000,00 euro può avvenire attraverso due distinte modalità:
a) entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti
dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di
importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000 euro, possono
recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati,
il cui elenco è pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la riscossione
del premio. La riscossione avviene, a seguito di invio al concessionario interessato,
da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta
di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità
previste dal precedente articolo 11, mediante accredito, da parte dell'istituto
di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul
conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo
sportello bancario di presentazione della ricevuta;
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti
dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di
importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000 euro, possono
recarsi presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta
di partecipazione, secondo le modalità previste dal precedente articolo
11. La riscossione avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore,
attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso oppure
in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine
di 20 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla
lettera a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della
ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).
Art. 15 Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore
a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro può
avvenire attraverso due distinte modalità: a) entro 30 giorni solari
dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori
di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00
euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito
convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet www.aams.it,
per la riscossione del premio. La riscossione avviene, a seguito di invio
al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è
stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa
verifica secondo le modalità previste dal precedente articolo 11, mediante
accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata
la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure
in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della
ricevuta.
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti
dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di
importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento
dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità
previste dal precedente articolo 11. La riscossione avviene, in base alla
richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente
bancario del vincitore stesso oppure in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine
di 23 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla
lettera a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della
ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).
Art. 16 Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite
1. AAMS, con cadenza bisettimanale, sulla base delle informazioni ricevute
dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle
ricevute di partecipazione vincenti verificate dal singolo concessionario,
effettua il versamento, sul conto corrente comunicato ad AAMS dallo stesso
concessionario all'inizio dell'attività oggetto della concessione ed
ad esso intestato, dell'importo complessivo dei premi di cui ai precedenti
articoli 14 e 15. Il concessionario provvede al versamento dei premi a ciascun
vincitore con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre
i termini di cui ai precedenti articoli 14 e 15.
Art. 17 Termini di decadenza
1. Ferma la sussistenza del credito maturato i vincitori decadono dal diritto
alla riscossione dei premi presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso
in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata,
secondo le modalità di cui al precedente articolo 11, nel termine di
90 giorni dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi.
[...] Omissis gli articoli dal 18 al 33 sono relativi ai "Concorsi pronostici
"TOTOCALCIO" e"Il9"
TITOLO V
Norme relative al concorso pronostici Totogol
Art. 34 Oggetto del concorso
1. Il concorso Totogol consiste nel pronosticare gli 8 eventi con il più
elevato numero di reti segnate in un gruppo di 32 eventi, nonché nel
pronosticare, in un ulteriore gruppo speciale di 4 eventi, quello con il più
elevato numero di reti segnate.
Art. 35 Modalità di indicazione dei pronostici
1. I pronostici possono essere effettuati presso il punto di vendita, ad opera
del partecipante, mediante dettatura ovvero contrassegnandoli su una schedina
di gioco.
2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono: a) l'elenco
numerato dei 32 eventi prescelti per il concorso; b) l'elenco numerato dei
4 eventi componenti il gruppo speciale; c) da due a otto pannelli, costituiti
ciascuno da una casella per ogni evento, con inserito il numero d'ordine corrispondente
a ciascun evento.
3. Il partecipante esprime il proprio pronostico contrassegnando, in corrispondenza
di ogni evento, la casella ad esso corrispondente.
4. La giocata minima non può essere inferiore a 2 combinazioni unitarie.
La giocata massima non può superare le 12.870 combinazioni unitarie.
5. AAMS definisce anche le caratteristiche relative alle schedine di gioco
universali, valide per ogni concorso, in cui i 32 eventi ed i 4 eventi ulteriori
del gruppo speciale sono indicati, rispettivamente, con un numero d'ordine
progressivo da 1 a 32 e da 33 a 36; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino
ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dell'accettazione.
Art. 36 Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima
dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente
dal terminale di gioco; il numero delle combinazioni unitarie derivanti dallo
sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta
è emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta,
oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo
37, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalità
di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte
del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono disciplinate
dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Una giocata sistemistica che include l'indicazione di un solo evento del
gruppo speciale di 4 eventi è effettuata contrassegnando 9, 10, 11,
12, 13, 14 o 15 delle 32 caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla
schedina di gioco. Contrassegnando 9 eventi, lo sviluppo matematico è
di 9 combinazioni unitarie; per 10 eventi lo sviluppo matematico è
di 45 combinazioni unitarie; per 11 eventi lo sviluppo matematico è
di 165 combinazioni unitarie; per 12 eventi lo sviluppo matematico è
di 495 combinazioni unitarie; per 13 eventi lo sviluppo matematico è
di 1.287 combinazioni unitarie; per 14 eventi lo sviluppo matematico è
di 3.003 combinazioni unitarie; per 15 eventi lo sviluppo matematico è
di 6.435 combinazioni unitarie. 4. Le giocate sistemistiche possono contenere
non più di 2 eventi del gruppo speciale di 4 eventi; in tal caso lo
sviluppo matematico delle combinazioni unitarie, di cui al precedente comma
3, è raddoppiato.
5. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 18 combinazioni
unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette
tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della
giocata. Il numero totale delle cedole di caratura è compreso tra un
minimo di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di
caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal
totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
6. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene
almeno i seguenti elementi: a) denominazione del concessionario; b) codice
identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente; c)
identificativo o logo grafico del concorso Totogol; d) numero del concorso,
anno e data di effettuazione del medesimo; e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle combinazioni unitarie accettate; g) identificativo univoco
assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale; h) numero identificativo
progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative
alla giocata; i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della
singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato
al centesimo di euro superiore; j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi,
di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale; k) eventuale
premio precedente di partecipazione, conseguito dalla giocata.
7. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte,
consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale
quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con
l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.
8. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente
vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare
al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
9. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura
speciale sono disciplinate con il provvedimento del direttore generale di
AAMS, di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non
danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è
effettuata direttamente dal concessionario.
Art. 37 Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione è emessa dal terminale di gioco solo
dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore
nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi: a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol; d) numero del concorso,
anno e data di effettuazione del medesimo; e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle combinazioni unitarie accettate; g) identificativo univoco
assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale; h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata,
assegnata dal totalizzatore nazionale; j) eventuale premio precedente di partecipazione
conseguito dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale
di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al
punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
Art. 38 Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione
1. Il concorso assegna tre tipologie di premio: premi precedenti di partecipazione,
premi successivi di partecipazione e premi a punteggio; solo i premi precedenti
di partecipazione sono cumulabili con le altre due tipologie di premio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione
della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle combinazioni
unitarie accettate ai fini del concorso pronostici Totogol alle quali il totalizzatore
nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero,
iniziando dalla prima combinazione unitaria accettata di ciascun concorso.
L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro.
3. I premi successivi di partecipazione, dell'importo di 2.000,00 euro ciascuno,
sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni concorso, secondo le
modalità di cui ai successivi commi 4, 5 e 6; tali premi non sono assegnati
nei concorsi in cui risultano valide meno di 1.000.000 di combinazioni unitarie.
4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di partecipazione in
ragione di un premio ogni 1.000.000 di combinazioni valide; il numero di combinazioni
valide del concorso è arrotondato per difetto al milione.
5. Successivamente AAMS provvede: a) al sorteggio di una categoria di punteggio,
tra quelle non comprese nelle categorie di vincita previste per i premi a
punteggio di cui al successivo comma 8; b) all'individuazione, tramite il
totalizzatore nazionale, di tutte le giocate in cui sono ricomprese le combinazioni
unitarie corrispondenti alla categoria individuata alla precedente lettera
a); c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate di cui
alla precedente lettera b), in numero pari ai premi successivi di partecipazione
determinati ai sensi del comma 4.
6. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene entro le ore
24,00 del giorno successivo alla determinazione della combinazione vincente.
Il sorteggio avviene secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 9.
7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna
combinazione unitaria valida. In ciascuna combinazione unitaria si consegue
un punto per ogni evento esattamente pronosticato tra i primi 32. L'evento
esattamente pronosticato tra i 4 eventi ulteriori del gruppo speciale è
valido ai fini della determinazione dei premi a punteggio solo se sono esattamente
pronosticati gli otto eventi tra i primi 32 e concorre alla vincita di 1^
categoria.
8. Sono previste 4 categorie di vincita: a) 1^ categoria, per le combinazioni
unitarie con 8+1 punti; b) 2^ categoria, per le combinazioni unitarie con
8 punti; c) 3^ categoria, per le combinazioni con 7 punti; d) 4^ categoria,
per le combinazioni con 6 punti.
Art. 39 Validità dei risultati
1. Ai fini della determinazione della combinazione unitaria vincente del concorso
è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello
conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle prime
comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità
sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti,
non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per gli eventi diversi da quelli ulteriori inseriti nel gruppo speciale
di 4: a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello
prestabilito; b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla
commissione di controllo in conformità alle comunicazioni del CONI;
c) che AAMS, in conformità alle comunicazioni del CONI dichiara non
validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale è convenzionalmente assunto, a tutti gli effetti
del concorso, il risultato del primo evento valido elencato nella schedina
di gioco.
4. Nel caso in cui uno o più degli eventi del gruppo speciale di 4:
a. non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito; b. viene
o vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione
di controllo in conformità alle comunicazioni del CONI; c. viene o
vengono da AAMS, in conformità alle comunicazioni del CONI, dichiarati
non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione
sul bollettino ufficiale è convenzionalmente assunto, a tutti gli effetti
del concorso, il risultato del primo evento valido del gruppo speciale.
5. In deroga ai precedenti commi 3, lettera a), e 4, lettera a), sono considerati
validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono stati
rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato è
stabilita in giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento,
ai fini del concorso, è considerato non disputato e quindi non concorre
alla determinazione della colonna vincente.
6. Concorrono alla determinazione della combinazione unitaria vincente gli
eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia
da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo.
In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato
in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del
primo degli avvenimenti anticipati.
7. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tutti gli eventi, diversi da quelli
ulteriori compresi nel gruppo speciale di 4, sono nelle condizioni di cui
al precedente comma 3, lettera c), la combinazione vincente è quella
per la quale si registra la più alta percentuale di pronostici espressi,
in base alle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali
alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui più eventi presentano
la stessa percentuale, è scelto il primo evento in ordine di elenco.
8. Nel caso in cui tutti gli eventi ulteriori del gruppo speciale di 4 sono
nelle condizioni di cui al precedente comma 4, lettera c), l'evento che concorre
alla determinazione della combinazione vincente di 1^ categoria è quello
per il quale si è registrata la più alta percentuale di pronostici
espressi, in base alle elaborazioni del totalizzatore nazionale; le percentuali
sono arrotondate alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui più eventi
del gruppo speciale presentano la stessa percentuale, è scelto il primo
evento in ordine di elenco.
9. Nel caso in cui tutti gli eventi previsti dal concorso, sia quelli compresi
nel gruppo dei 32 che quelli ulteriori compresi nel gruppo speciale di 4,
risultano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 3, lettera c) e 4, lettera
c), prima che il totalizzatore nazionale ha registrato alcuna giocata, il
concorso è annullato.
Art. 40 Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori
1. Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori,
è costituito dalla somma: a) della percentuale dell'intero ammontare
delle poste giocate per il concorso, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente; c) di una quota ulteriore, definita
da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli
concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor.
2. Il montepremi del concorso di cui al precedente comma 1 è incrementato,
ai fini della determinazione del montepremi complessivo, degli eventuali jackpot.
Art. 41 Determinazione della combinazione unitaria vincente
1. In conformità alle prime comunicazioni del CONI relativamente ai
risultati degli eventi oggetto del concorso, la commissione di controllo determina
la combinazione unitaria vincente in base ai seguenti criteri: a) la combinazione
unitaria vincente è formata dagli otto numeri con i quali sono indicati,
nella schedina di gioco, gli 8 eventi con il più elevato numero di
reti segnate; b) nei casi di parità di numero di reti segnate, è
data precedenza, ai fini della determinazione della combinazione unitaria
vincente, all'evento nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il
più elevato numero di reti; c) in caso di ulteriore parità è
data precedenza, ai fini della determinazione della combinazione unitaria
vincente, all'evento contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero
d'ordine più basso; d) la comunicazione della combinazione unitaria
vincente avviene collocando gli otto numeri in funzione crescente rispetto
al numero d'ordine di ciascun evento riportato sulla schedina di gioco.
2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 la commissione di controllo determina
il numero indicante l'evento del gruppo speciale di 4, rientrante nella combinazione
unitaria vincente.
Art. 42 Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza
di vincitori
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art. 40 comma 1, si
deduce l'importo dei premi di partecipazione, sia precedenti che successivi,
così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare
ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del
concorso Totogol è determinato nel modo seguente: a) il 10% del montepremi
del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite
di 1^ categoria più l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma
2; b) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio,
è assegnato alle vincite di 2^ categoria più l'eventuale jackpot,
di cui all'articolo 40, comma 2; c) il 30% del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 3^ categoria;
d) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio,
è assegnato alle vincite di 4^ categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di 1^ categoria ed il numero delle combinazioni
unitarie vincenti di 1^ categoria costituisce la quota unitaria di vincita
di tale categoria.
4. Il quoziente tra il montepremi di 2^ categoria e la somma del numero delle
combinazioni unitarie vincenti di 2^ categoria e del numero delle combinazioni
unitarie vincenti di 1^ categoria, costituisce la quota unitaria di vincita
di 2^ categoria.
5. Il quoziente tra il montepremi di 3^ categoria ed il numero delle combinazioni
unitarie vincenti di 3^ categoria costituisce la quota unitaria di vincita
di tale categoria.
6. Il quoziente tra il montepremi di 4^ categoria ed il numero delle combinazioni
unitarie vincenti di 4^ categoria costituisce la quota unitaria di vincita
di tale categoria.
7. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del Totogol non è
stato aggiudicato il jackpot di 1^ categoria, l'importo relativo è
sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
8. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del Totogol non è
stato aggiudicato il jackpot di 2^ categoria, l'importo relativo è
sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
9. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 3^ categoria, il relativo
montepremi, sommato a quello di 4^ categoria, è ripartito tra le combinazioni
unitarie vincenti di 4^ categoria.
10. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 4^ categoria, il relativo
montepremi, sommato a quello di 3^ categoria, è ripartito tra i vincitori
di 3^ categoria.
11. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 3^ e 4^ categoria, la
somma dei relativi montepremi è ripartita in parti uguali tra le combinazioni
unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
12. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore
è più alta di quella di una categoria superiore, è calcolata
una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie
con la somma del numero delle combinazioni vincenti delle stesse categorie.
13. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'Euro per troncamento;
i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna
cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di Euro inferiore.
14. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo
comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le
relative quote.
15. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo,
l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è
riportato sul concorso immediatamente successivo.
TITOLO VI
Norme finali
Art. 43 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1°
luglio 2003. 2. I concorsi pronostici indetti antecedentemente alla data del
1° luglio 2003 sono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della
loro effettuazione.
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